La definizione di incendio boschivo in Italia è dettata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di “incendi boschivi”In realtà la stessa legge indica due definizioni, una nell’art. 2 e l’altra nell’art. 11. Con la prima viene data una definizione generale e con la seconda si modifica il codice penale:

All’articolo 2 l’incendio viene così definito:
«Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.»

All’ articolo 11 è espressa invece la responsabilità penale:
Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
 “Art. 423-bis. – (Incendio boschivo).
«Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

In caso di avvistamento di un incendio boschivo :
Segnalate subito la presenza dell’incendio al numero verde

•Attenersi alle disposizioni delle autorità per il divieto di accensione di fuochi nei periodi di maggiore siccità

•Non gettare sigarette e non bruciare stoppie nei campi, non abbandonare nei boschi rifiuti o materiale infiammabile.

•Durante un incendio attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggersi dal fumo con un fazzoletto umido.

•Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno, battere il fuoco con frasche o pale, se c’è disponibilità d’acqua gettarla su foglie secche erba, arbusti alla base delle fiamme .

•Sui pendii non salite verso l’alto, il fronte del fuoco si propaga più velocemente in salita che in discesa.